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Statuto

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA

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PORTOFERRAIO

Fondata nell’anno 1566

 

STATUTO ADOTTATO IL 18 DICEMBRE 1994

EDIZIONE AGGIORNATA AL 2001

 

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo – 1

E’ costituita in Portoferraio l’Associazione dal titolo “VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PORTOFERRAIO” – con sede in Portoferraio, Via G. Carducci, 68 – Diocesi di Massa e Piombino, già fondata nel 1566. (1)

Articolo – 2

La Misericordia di Portoferraio è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle Coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo – 3

La Misericordia di Portoferraio è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l’ art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile.

La Misericordia è, secondo l’Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 231 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

Articolo – 4

Scopo dell’Arciconfraternita è l’esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

La Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo.

Articolo – 5 .

L’Arciconfraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni

corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Articolo – 6

Per l’espletamento delle proprie attività l’Arciconfraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all’uopo emanate dal Magistrato dell’Arciconfraternita.

(1) così modificato nell’Assemblea del 29.06.2001

Articolo – 7

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l’Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o “Correttore”.

Articolo – 8

Lo stemma dell’Arciconfraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

E’ rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l’emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico “F” ed “M” di colore giallo (“Fraternita Misericordiae”).

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l’eventuale emblema, senza altre modifiche.

Articolo – 9

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l’immagine della Madonna dall’altro.

E’ fatto obbligo di indossarla in particolari funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza può essere adottata una divisa di colore bianco o azzurro di tipo infermieristico con casacca e pantaloni, secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Articolo – 10

L’Arciconfraternita per costituirsi ed assumere la denominazione di Misericordia dovrà chiedere il preventivo assenso scritto alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia avente sede in Firenze e, una volta costituita, dovrà chiedere l’affiliazione alla Confederazione stessa accettandone gli statuti e costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza locale.

Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell’Arciconfraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia implica per tutti gli iscritti della Arciconfraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d’Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l’impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo – 11

Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, l’Arciconfraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno all’Arciconfraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo l’Arciconfraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Articolo – 12

L’Arciconfraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall’esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.

Articolo – 13

Le opere caritative dell’Arciconfraternita e degli iscritti sono gratuite.

L’Arciconfraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi un’oblazione a favore del sodalizio non intesa come forma di compenso per l’opera prestata dai Confratelli.

Articolo – 14

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso per le loro prestazioni.

Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie “Che Iddio gliene renda merito”.

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

Articolo – 15

L’Arciconfraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d’Italia.

I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALL’ARCICONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo – 16

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell’Arciconfraternita.

Questi si suddividono in tre categorie:

a) Confratelli aspiranti;

b) Confratelli effettivi;

c) Confratelli sostenitori.

L’iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due Confratelli effettivi iscritti.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a darne motivazione.

Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui al primo comma dell’articolo 11, i Confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato dell’Arciconfraternita.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso all’Arciconfraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Arciconfraternita.

Articolo – 17

I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli artt. 16 e 18, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi.

L’aspirantato ha la durata di tre mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, passano alla categoria degli effettivi. .

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

I Confratelli aspiranti non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l’obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell’Arciconfraternita.

Costituiscono il corpo funzionale dell’Arciconfraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all’Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l’Arciconfraternita, dichiarantisi non disponibili ad obblighi di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.

I Confratelli sostenitori non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

Articolo – 18

Per essere iscritti all’Arciconfraternita occorre essere di sani principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali infamanti con sentenza passata in giudicato.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali dell’Arciconfraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.

Articolo – 19

Potranno essere aggregati all’Arciconfraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dall’Arciconfraternita stessa per questo tipo di aggregazione.

Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei Confratelli in vita.

 

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo – 20

Gli iscritti all’Arciconfraternita devono:

a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell’Arciconfraternita;

b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno dell’Associazione che nella vita privata;

c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;

d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

e) collaborare alle iniziative dell’Arciconfraternita e partecipare alle riunioni;

f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Articolo – 21

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;

c) decadenza;

d) esclusione;

La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all’Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg. dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l’Interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 22 comma cinque e seguenti.

Articolo – 22

La qualità di iscritto all’Arciconfraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all’Arciconfraternita di cui all’art. 18.

Inoltre l’Iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all’art. 20 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto all’Arciconfraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l’Arciconfraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all’Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’Interessato, per raccomodata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all’Assemblea.

L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall’Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell’Interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all’art. 16 terzo comma, e sulla quale l’Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l’accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

L’eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione preso dall’Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione preso dall’Assemblea l’Interessato può ricorre all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

 

CAPO IV

ORGANI DELL’ARCICONFRATERNITA

Articolo – 23

Sono organi dell’Arciconfraternita:

a) L’Assemblea;

b) Il Magistrato;

c) Il Governatore;

d) Il Collegio Probivirale;

e) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo – 24

L’Assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di età.

Articolo – 25

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di Giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali.

L’Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo.

I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro.

Articolo – 26

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli effettivi;

b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richiedano all’unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per problemi inerenti l’Arciconfraternita o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) il Governatore deve convocare l’Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’art. 25.

Articolo – 27

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli effettivi mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, semprechè tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello effettivo il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Articolo – 28

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Gli astenuti non si computano tra i votanti ma si computano nel quorum dei presenti.

I componenti il Magistrato ed i1 Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dall’Assemblea. sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dall’art. 46.

Articolo – 29

L’Assembla ha il compito di:

a) deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Governatore sull’attività della Arciconfraternita, svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori sull’andamento economico-finanziario;

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentata dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario le relative deliberazioni;

c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori, secondo le modalità. di cui agli artt. 30, 38, 39, 41 a 42;

d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il collegio Probivirale;

e) deliberare, su proposta del Magistrato, l’approvazione del Regolamento Generala di cui all’art. 47;

f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;

g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dall’art. 22.

Articolo – 30

Il Magistrato è l’organo di governo dell’Arciconfraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all’Assemblea.

È eletto dall’Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42.

In particolare:

a) provvede all’amministrazione della Arciconfraternita ivi compreso l’acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;

b) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Arciconfraternita;

c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell’Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all’art. 47. L’eventuale nomina del Segretario può avvenire al di fuori degli eletti al Magistrato, tenuto conto delle particolarità di cui all’art. 35;

d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui all’art. 17, comma secondo;

h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

i) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

l) delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

m) prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Sodalizio;

n) delibera sull’ammissione di nuovi Confratelli;

o) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

p) propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi;

q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all’Arciconfraternita, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

r) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell’Arciconfraternita;

s) determina l’ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Arciconfraternita a seconda della categoria di appartenenza;

t) nomina, nel caso di cui al quinto comma dell’art. 35, il Segretario;

u) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

v) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Arciconfraternita;

z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che i1 presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Arciconfraternita.

Articolo – 31

Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall’Assemblea, purché dispari e non inferiore a nove, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio.

Il Correttore partecipa alle riunioni del Magistrato; in caso di discussione su questioni morali e religiose, i1 Correttore partecipa con voto deliberativo.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela o affinità entro il terzo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente dall’Arciconfraternita e i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con l’Arciconfraternita stessa.

Articolo – 32

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può. essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri.

L’invito all’adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 3 ( tra) giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento sa ne ravvisi la necessita.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in seconda convocazione da indire almeno un’ora dopo la prima. con almeno la presenza di un terzo dei componenti l’organo.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto

Articolo – 33

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E’ il capo dell’Arciconfraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta l’Arciconfraternita all’interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell’Arciconfraternita e veglia sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l’Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del magistrato;

d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e con l’Amministratore, ove quest’ultimo esista, la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia agli effetti di ogni evento che consigli l’interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d’urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Articolo – 34

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuva, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo – 35

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, tra i suoi componenti.

Redige i verbali del Magistrato, dell’Assemblea e di tutte le Commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dall’articolo 30.

E’ consegnatario dei documenti e dell’archivio dall’Arciconfraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell’art. 33.

Provvede alla tenuta della contabilità ad alla preparazione del bilancio in collaborazione con l’Amministratore ove esista.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, i1 Segretario può essere nominato dal Magistrato fra i dipendenti dell’Arciconfraternita nel qual caso ne dovrà essere tenuto conto ai fini della composizione del Magistrato.

In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma solamente con voto consultivo

Articolo – 36

L’amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, ove sia ritenuto necessario.

Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività dell’Arciconfraternita, firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

Articolo – 37

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l’elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell’organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi dell’Arciconfraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.

Articolo – 38

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42, fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento all’Arciconfraternita.

Par l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente articolo 31, commi 4 e 5.

Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all’anno per la verifica dall’andamento dell’Arciconfraternita.

In particolare:

a) vigila sull’esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo dall’Arciconfraternita.

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato dell’Arciconfraternita;

e) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all’art. 48 commi 1 e 2.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel collegio dei Sindaci revisori.

Il Collegio delibera validamente con la presenza dei tre componenti, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

Articolo – 39

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea secondo le modalità degli artt. 28, 4l e 42 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

Per l’eleggibilità al collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 31 commi 4 a 5.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Presidente dovrà essere iscritto nell’Albo dei revisori ufficiali dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza il diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

Articolo – 40

L’assistente ecclesiastico o “Correttore” e’ nominato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l’autorità religiosa all’interno dell’Arciconfraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Arciconfraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione Nazionale della Misericordie d’Italia.

Le deliberazioni che investono l’indirizzo morale e religioso dell’Arciconfraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del “Correttore”.

Partecipa alle riunioni di Magistrato, con diritto di voto, su argomenti che investono l’indirizzo morale e religioso dell’Arciconfraternita, partecipa all’Assemblea con voto deliberativo ed alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei “Correttori”, Organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Tiene la direzione religiosa delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

Articolo – 41

La Commissione Elettorale è eletta dall’Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

E’ composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli effettivi ed ha compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero superiore di almeno 1/3 dei Confratelli effettivi da eleggere;

c) verificare l’adozione da parte dell’Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all’art. 31, primo comma;

d) redigere la lista di 5 Confratelli effettivi per l’elezione del Collegio dei Probiviri, di cui i primi tre saranno gli eletti;

e) redigere la lista per l’elezione del Collegio dei sindaci revisori, di cui i primi tre eletti avranno la qualifica di effettivi , mentre il quarto ed il quinto saranno sindaci supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, il luogo di residenza a la data di iscrizione al Sodalizio.

Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale la allegherà all’avviso di convocazione dell’Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tener conto delle norme di cui al precedente art. 31.

Articolo – 42

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può’ esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri, cinque voti per il Collegio dei Revisori dei Conti ed un numero di preferenze pari al numero degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Arciconfraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per i Confratelli non appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l’esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di candidati devono essere presentati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell’insediamento dei nuovi organi.

Articolo – 43

La Commissione Elettorale svolge altresì i seguenti compiti relativi alla verifica dei poteri:

a) accerta l’identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all’Assemblea;

b) accerta la regolarità delle deleghe;

c) redige, esperite le incombenze, apposito verbale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.

Articolo – 44

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell’Arciconfraternita, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo – 45

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell’Arciconfraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo – 46

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all’art. 30 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per il proprio assenso.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l’assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l’Assemblea straordinaria con specifica indicazione all’ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l’indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’art. 25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell’avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione un dirigente della quale potrà partecipare all’Assemblea.

Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all’Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia dell’Arciconfraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo – 47

L’Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le “Norme di attuazione del Regolamento Generale” riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo – 48

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell’Arciconfraternita e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all’art. 37 comma e), il Governatore dell’Arciconfraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell’Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all’Autorità Regionale ai sensi dell’art. 27, ultimo comma c.c., nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell’art.11 disp.att. c.c.

Articolo – 49

L’Arciconfraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all’art. 48.

Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli effettivi e della speciale maggioranza di cui all’art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, che interverrà all’Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà dell’Arciconfraternita.

Con la delibera di scioglimento l’Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all’Arciconfraternita.

Articolo – 50

A seguito dello scioglimento, i beni residui dell’Arciconfraternita sono devoluti ad altra Associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, a cui l’Arciconfraternita è associata.

Articolo – 51

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’autorità amministrativa, il Governatore dell’Arciconfraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori dell’Arciconfraternita di Misericordia.

Articolo – 52

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Il testo del presente statuto, composto da n. 52 articoli, è stato deliberato 
dall’Assemblea Generale straordinaria dei Confratelli, in data 18/12/1994 ed è stato 
approvato in data 21/4/1995 con decreto n. 83 della Giunta della Regione Toscana.

IL GOVERNATORE
-Antonio Bracali-

 

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