Regolamento elettorale della
MISERICORDIA DI PORTOFERRAIO
(approvato dal Magistrato il 3 Febbraio 2015)
Art. 1 – Elezioni. Periodo.
L’Assemblea è convocata ogni quattro anni per l’elezione dei componenti del Magistrato, ai sensi degli art. 29 comma C, 38 e 39 dello Statuto.
Le elezioni si svolgono secondo le disposizioni del presente regolamento in un periodo normalmente ricompreso tra il 01/01 ed il 30/04. Per deliberazione del Magistrato, presa con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, le elezioni potranno essere prorogate ma non oltre il 30/06 dello stesso anno.
I membri del Direttivo decaduti restano in carica con compiti di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione degli eletti del nuovo Magistrato.
Art. 2 – Elettorato attivo. Requisiti.
L’elettorato attivo è stabilito dall’art 17 del vigente Statuto che recita: ”Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l’obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell’Arciconfraternita. Costituiscono il corpo funzionale dell’Arciconfraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all’Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva”. È necessario aver maturato l’anzianità di 2 (due) anni nella categoria dei Confratelli Effettivi per poter essere eletti nel Magistrato.
Art. 3 – Esercizio personale del voto.
Il diritto di voto è personale; ogni elettore può presentare oltre il proprio voto due deleghe. Il Confratello o la Consorella che voglia esprimere il proprio voto per delega deve, 7 (sette) giorni prima della riunione dell’assemblea elettiva, far pervenire alla segreteria della Misericordia la propria delega firmata con evidenziato il nome del Confratello/Consorella delegata, sia il delegato che il delegante dovranno essere in regola con il pagamento delle ultime due annualità della tassa di fratellanza, alla delega dovrà essere allegata copia del documento di identità del delegante, la delega dovrà essere consegnata (comprensiva del documento di identità del delegante), all’apertura del seggio, dall’ufficio di segreteria della Misericordia al Presidente della Commissione Elettorale che ne accerterà la validità; non è ammesso il voto per corrispondenza.
Art. 4 – Elettorato passivo, cause di ineleggibilità.
Possono presentare la propria candidatura tutti i Confratelli effettivi in regola con il pagamento della tassa di fratellanza di almeno i due anni precedenti le elezioni e che abbiano almeno due anni di anzianità nella categoria
Non sono eleggibili:
a) i dipendenti delle Misericordie;
b) chi ha lite pendente con la Misericordia di Portoferraio;
c) chi è stato condannato in via definitiva in procedimento penale;
d) Confratelli con legami di parentela tra loro o affinità entro il terzo grado;
e) Confratelli con rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con l’Arciconfraternita;
Art. 5. – La Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale è eletta, ai sensi dell’art 29 comma f dello Statuto, dall’Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.
E’ composta da 5 membri scelti dall’Assemblea all’interno della stessa. La Commissione elettorale alla sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario, stabilisce la data di inizio del periodo elettorale prendendo atto della delibera del Magistrato con la quale si stabilisce la data delle elezioni.
Entro un mese dalla data di inizio del procedimento elettorale, raccoglie i nominativi dei Confratelli/Consorelle che intendono candidarsi alle elezioni. Ogni Confratello/Consorella inscritto nella categoria degli effettivi può presentare candidature alla Commissione (sia in forma scritta che verbale ad un membro), anche un gruppo di Confratelli può indicare una lista di nominativi da candidare nelle stesse forme purché tutti, nella lista, abbiano i requisiti per la candidatura (in caso contrario saranno presi in considerazione solo i nominativi con i requisiti di eleggibilità).
La Commissione valuterà i requisiti di ogni candidato ed entro il termine di giorni trenta darà comunicazione scritta al Governatore che procederà alla pubblicazione delle liste nella Sede sociale e nel sito internet dell’Arciconfraternita.
Le schede elettorali dovranno essere predisposte con il nominativo del Confratello/Consorella, il comune di residenza e la data di inscrizione all’Arciconfraternita, l’elenco dovrà essere predisposto in ordine alfabetico.
La Commissione Elettorale prepara le elezioni e ne presiede lo svolgimento dandone comunicazione al Magistrato.
Art. 6.
La Commissione Elettorale si riunisce almeno un’ora prima dell’inizio delle elezioni per verificare che il seggio elettorale sia regolarmente allestito ed in particolare ha i seguenti compiti:
a) sigilla le urne per le schede votate;
b) vista le schede per la votazione e vi appone il timbro della Misericordia;
c) accerta, durante lo svolgimento delle votazioni l’identità degli aventi diritto al voto, nonché la regolarizzazione del pagamento della tassa di fratellanza;
d) effettua lo scrutinio delle schede elettorali.
Art. 7 – Reclami.
Nei 3 (tre) giorni successivi al termine di cui sopra, la Commissione si adunerà per decidere in merito a eventuali reclami presentati, con obbligo di risposta entro sette giorni dalla presentazione.
Art. 8 – Variazione dei membri della Commissione.
I membri della Commissione Elettorale, possono essere sostituiti nei casi in cui il membro di un’area sia dimissionario o venga allontanato.
Il caso di allontanamento di un membro deve essere proposto e giustificato al Collegio dei Probiviri i quali sono tenuti a sottoporlo all’Assemblea che sarà tenuta a deliberare in merito con criterio di maggioranza qualificata (50% più uno).
Art. 9 – Svolgimento delle operazioni elettorali.
Le operazioni elettorali si svolgeranno normalmente in un giorno di sabato o domenica, l’orario è concordato tra il Magistrato in carica e la Commissione Elettorale e pubblicizzato attraverso il sito internet dell’Arciconfraternita almeno 30 giorni prima delle elezioni.
Art. 10 – Pubblicazione del regolamento elettorale.
Copia del presente regolamento, dovrà rimanere affisso nella sala delle elezioni durante il corso delle operazioni oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale.
Art. 11 – Espressione del voto.
Ciascun elettore iscritto nella lista e che dimostri la sua identità con idoneo documento o tramite la conoscenza diretta di un membro della Commissione elettorale riceve la scheda aperta e, dopo aver espresso il suo voto, la riconsegna piegata ad un membro della Commissione che la inserisce nell’urna.
Dall’eseguita votazione viene presa nota sulla copia della lista elettorale presente sul seggio, mediante apposizione della firma di un componente della Commissione, accanto al nominativo dell’elettore.
Le schede sono stampate su carta bianca e devono essere preventivamente timbrate e firmate da due componenti della commissione elettorale.
Art. 12 – Validità del voto.
La validità del voto deve essere riconosciuta ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore
Sono nulli i voti espressi:
• su schede che non siano preventivamente vidimate;
• che presentino scrittura o segni idonei al riconoscimento dell’elettore;
Art. 13 – Scrutinio.
Terminate le operazioni di voto, i membri della Commissione elettorale procederanno alla verifica della corrispondenza tra numero delle schede consegnate agli elettori e numero dei votanti annotati sulla lista.
Di tali dati viene fatta menzione all’apertura del verbale delle operazioni di scrutinio.
Successivamente, riscontrata la corrispondenza, si procederà all’apertura dell’urna ed allo scrutinio di una scheda per volta che verrà controllata da ciascun membro della Commissione prima che il voto espresso venga annotato in favore della lista o dei singoli candidati nel citato verbale.
Nel verbale deve essere fatta menzione di ogni contrasto insorto tra i membri della Commissione in ordine alla valutazione del voto espresso in ciascuna scheda. Ogni decisione deve essere presa a maggioranza dei componenti.
Esaurito lo scrutinio, la Commissione informa l’Assemblea (attraverso l’affissione nella Sede sociale e la pubblicazione sito istituzionale) del risultato dell’elezione dopo che ciascun membro abbia sottoscritto il relativo verbale.
Art. 14 – Eletti.
Si intendono eletti a componenti del Magistrato, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze.
Per il Magistrato i componenti della lista dovranno essere almeno 1/3 superiore al numero previsto di componenti da eleggere.
Per il Collegio dei Sindaci Revisori e per il Collegio dei Probiviri i candidati devono essere un numero minimo di cinque per eleggerne tre.
In caso di parità di voti tra più candidati membri sarà proclamato eletto il più anziano di iscrizione all’Arciconfraternita.
In caso di membro dimissionario o allontanato, verrà sostituito dal primo dei non eletti.
Art. 15.
Ciascun organo sociale deve essere convocato entro sette giorni dall’elezione, la convocazione dovrà essere inviata tramite posta raccomandata (ovvero ogni forma di posta con ricevuta di consegna) a firma del Presidente della Commissione Elettorale.
Nella prima riunione del Magistrato eletto si dovranno nominare i ruoli specifici delle cariche a Governatore, Vice Governatore, Segretario, Amministratore (se previsto), Consiglieri delegati.
Stessa cosa per il Collegio dei Sindaci Revisori e per il Collegio dei Probiviri per le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario.
NORME FINALI
Ogni cosa non espressamente citata nel presente regolamento è regolamentata dal vigente Statuto